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SEGNALAZIONI DI ILLECITI - WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING – PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

L’art. 6, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2001 prevede che i modelli 231 specifichino “obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”. Parimenti, l’art. 1, co. 9, lett. c), della L. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (o delle misure per la prevenzione dei reati corruttivi integrative al modello 231), stabilisce che in esso debbano essere previsti “obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano”.

Il D.Lgs. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e/o delle disposizioni normative nazionali prevede inoltre che siano adottati “propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”.

In proposito, il Centro Studi:

  • ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions I.S. Srl, e ha adottato la piattaforma informatica di cui al seguente link: https://centrostudicameredicommerciotagliacarne.whistleblowing.it/; in proposito, si specifica che – pur indicando al punto seguente un canale di contatto alternativo - è preferibile utilizzare l’applicativo stesso, in modo da assicurare all’interessato la migliore protezione possibile anche attraverso le misure di sicurezza adottate e successivamente descritte;
  • consente di poter formalizzare una segnalazione anche in forma orale, su richiesta specifica del segnalante, direttamente al RPCT (i cui contatti sono riportati al seguente link: https://www.tagliacarne.it/societa_trasparente-24/altri_contenuti-83/prevenzione_della_corruzione-122/) via incontro personale.

Le segnalazioni possono essere presentate da tutti gli esponenti interni della società (componenti di Organi sociali, dipendenti in posizione apicale e sottoposti, compresi collaboratori e personale assimilato o distaccato da altri Enti) nonché da coloro che a qualsiasi titolo operano e collaborano con il Centro Studi (ad es., professionisti incaricati, lavoratori e collaboratori di imprese appaltatrici etc.) che in ragione del proprio rapporto di lavoro, collaborazione professionale o fornitura con il Centro Studi (ovvero nella fase di selezione o anche se il rapporto si è concluso, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso), vengano a conoscenza di:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  2. violazioni di norme europee o di derivazione europea;
  3. violazioni rilevanti ai sensi del Codice etico e di comportamento, del Modello 231 e dalla Parte speciale dedicata alle Misure per la prevenzione dei reati corruttivi di cui alla Legge 190/2012 ed in tema di trasparenza.

Le caratteristiche della piattaforma utilizzata dal Centro Studi sono le seguenti:

  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, Table, smarphone) sia dall'interno della Società che dall'esterno; la tutela del segnalante è grantita in ogni circostanza;
  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima; se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione è presa in carico dal RPCT che la istruisce, ed è condivisa con l’OdV ove la stessa riguardi violazioni o possibili rischi in relazione ai reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti;
  • nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare i riscontri del RPCT/OdV e dialogare rispondendo a richeiste di chiarimenti i approfondimenti e/o per avere riscontro sull'esito dell'istruttoria condotta;
  • la piattaforma adotta misure di sicurezza tecniche aggiornate rispetto allo stato dell’arte e ritenute adeguate rispetto ai rischi per gli interessati; in particolare, sono adottati protocolli di cifratura sia in relazione alle comunicazioni (dati in transito sulla piattaforma) che ai dati a riposo (database, repository dati e documenti), valutate come adeguate mediante specifica valutazione d’impatto condotta dal Centro Studi ai sensi degli artt. 35 GDPR e 13, co. 5 del D.Lgs. 24/2023;
  • la segnalazione viene ricevuta dal RPCT e gestita dallo stesso con l’eventuale collaborazione dell’OdV e non intermediata da ulteriori soggetti interni all’Ente, per garantire la riservatezza assoluta sia sull’identità del segnalante/segnalato o soggetto menzionato, sia in ordine al contenuto della segnalazione che alla sua stessa effettuazione;
  • al segnalante nonchè a tutti i soggetti che potrebbero avere ripercussioni (es., ritorsioni) dell'effettuazione di una segnalzione, è garantito il più rigoroso regime di riservatezza sulla propria identità, salvo il consenso del segnalante stesso alla rivelazione;
  • resta ferma la possibilità di segnalazione diretta ad ANAC (al link: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/) esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 6 del più volte citato decreto ovvero: nel caso di mancato riscontro ad una segnalazione interna nel termine di tre mesi dalla presentazione; se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla stessa non sarà dato seguito o che sarà oggetto di ritorsione o che la violazione asserita possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.


L’applicativo per le segnalazioni è raggiungibile al seguente link:

https://centrostudicameredicommerciotagliacarne.whistleblowing.it/


Informativa per il trattamento dei dati personali connessi alla segnalazione di illeciti

Ai sensi della normativa vigente le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto d’ufficio o professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Le tutele predette, compresa la segretezza e riservatezza sull’identità del segnalante, non trovano, però, applicazione nei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione (che saranno perseguite ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile) e nelle ipotesi in cui la riservatezza non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).